IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso depositato in cancelleria il 17 settembre 2003 da Moretti Giuseppe in giudizio con l'avv. Giuseppe Lopez, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 596899 S della polizia stradale di Bari, elevato in suo danno per la violazione dell'art. 146/3 del C.d.S. commessa in Bari il 14 agosto 2003; Constatato che il ricorso non e' accompagnato dal deposito prescritto dall'art. 204-bis del Codice della strada, di tal che dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione de qua; Tanto premesso; R i l e v a La sopracitata disposizione e' in sospetto d'incostituzionalita' per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per difetto di ragionevolezza e disparita' di trattamento tra il cittadino che per le sue condizioni economiche e' in condizione di depositare la cauzione richiesta e colui che, privo di mezzi o con scarse possibilita' economiche, si vede preclusa l'opposizione al verbale di contravvenzione dinanzi all'autorita' giudiziaria. La rilevata discriminazione e' maggiormente significativa nei casi in cui la sanzione pecuniaria e' di importo notevole, perche' la cauzione, pari alla meta' del massimo, rende difficile se non impossibile, all'incolpato dotato di scarsi mezzi economici, scegliere, la via del ricorso immediato al giudice costringendolo all'unica alternativa rimastagli del ricorso gerarchico al prefetto previsto dall'art. 203 del C.d.S., che non e' soggetto all'onere di prestare la cauzione prevista del precitato art. 204-bis. 2) Palese, altresi', appare la violazione dell'art. 24 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti senza limitazioni, perche' con l'imposizione della cauzione de qua vi e' il fondato sospetto di aver voluto il Legislatore reintrodurre la ripudiata regola del «solve et repete». 3) Infine, la cauzione viola l'art. 113 della Costituzione, perche' condiziona notevolmente e senza alcuna plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione.